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AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

- Quesito
- Un
contribuente ha venduto, prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto,
l’appartamento acquistato con i benefici “prima casa”.
- È
possibile evitare la decadenza dei predetti benefici costruendo, su un
terreno di proprietà, un nuovo immobile da adibire ad abitazione
principale?
- Risposta
- La
normativa in materia di benefici “prima casa” stabilisce che il
trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni,
prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal
regime di favore, salvo che il contribuente, entro un anno
dall’alienazione infraquinquennale, proceda all’acquisto di un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale (nota II-bis, art. 1,
Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986).
- La
decadenza dal beneficio è impedita anche nel caso in cui il contribuente
acquisti un terreno sul quale sia realizzato, entro un anno dalla
vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale (risoluzione
n. 44/E del 16.03.2004 e circolare n. 38/E del 12.08.2005).
- Inoltre,
in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i
benefici “prima casa”, è possibile evitare la decadenza dall’agevolazione
qualora, entro un anno, sia costruito, su un terreno di cui si sia già
proprietari, un immobile a uso abitativo, classificabile in una categoria
catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, da adibire ad abitazione principale.
- Ulteriore
presupposto idoneo a evitare la decadenza è costituito dall’utilizzo del nuovo
immobile come dimora abituale (Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi).
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