AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

  • Quesito 
    • Un contribuente ha venduto, prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto, l’appartamento acquistato con i benefici “prima casa”.
    • È possibile evitare la decadenza dei predetti benefici costruendo, su un terreno di proprietà, un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale?
  • Risposta 
    • La normativa in materia di benefici “prima casa” stabilisce che il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni, prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (nota II-bis, art. 1, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986).
    • La decadenza dal beneficio è impedita anche nel caso in cui il contribuente acquisti un terreno sul quale sia realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale (risoluzione n. 44/E del 16.03.2004 e circolare n. 38/E del 12.08.2005).
    • Inoltre, in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, è possibile evitare la decadenza dall’agevolazione qualora, entro un anno, sia costruito, su un terreno di cui si sia già proprietari, un immobile a uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, da adibire ad abitazione principale.
    • Ulteriore presupposto idoneo a evitare la decadenza è costituito dall’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale (Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi).

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