Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con l’articolo 9-bis del
DL n. 50 del 24.04.2017 (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017) sono
stati introdotti gli indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA), che nel tempo sostituiranno gli studi di settore ed i parametri contabili.
Il nuovo istituto verrà introdotto a partire dal 2017 e sarà
operativo in occasione della presentazione del prossimo dichiarativo (REDDITI 2018).
I nuovi indici
sintetici di affidabilità prevedono l’assegnazione
di un giudizio di affidabilità espresso tra 1 e 10 attraverso il quale:
i) verrà valutato l’accesso ad un regime premiale;
ii) verranno programmati i controlli
dell’Amministrazioni finanziaria.
Il regime premiale prevede la riduzione del termine di accertamento
dell’imposta, la disapplicazione di accertamenti basati solo su presunzioni semplici, l’esonero dal visto di conformità per
rimborsi e compensazioni (per una soglia molto più alta rispetto a quella
ordinaria) e l’esclusione dalla
determinazione sintetica del reddito complessivo.
Ai fini
dell’applicazione degli ISA i contribuenti devono dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti
per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di
determinazione del reddito utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a
fornire gli strumenti informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati, nonché le informazioni derivanti dall’elaborazione e
dall’applicazione degli indici. Sono esclusi
dagli indici di affidabilità i contribuenti che si trovano nelle seguenti
situazioni:
i) hanno avviato o cessato l’attività (nel
periodo d’imposta interessato);
ii)
non si trovano in condizioni di
normale svolgimento dell’attività;
iii)
dichiarano ricavi o compensi da lavoro
autonomo superiori alla soglia che verrà definita in futuro.
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