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Definizione agevolata liti pendenti

- Con il provvedimento
del 21.07.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello
di domanda per la definizione delle liti pendenti, con le relative istruzioni.
In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie
instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle
sanzioni, ma anche quelle inerenti gli avvisi di liquidazione e i ruoli.
- Restano,
invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi,
quelle di valore indeterminabile come, ad esempio, per il classamento
degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da
versare da parte del contribuente.
- A offrire
quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la
manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), che consente di definire le liti in
cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro
il 24.07. 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda,
il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. In sintesi,
sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle
entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di
impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.
- Per la
definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti
con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle
sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la
lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi
di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in
contestazione. Sono da sottrarre gli importi già versati in pendenza di
giudizio e, chi ha già presentato, entro il 21.04.2017, la domanda di definizione
agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016,
scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli,
dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni.
- Per
chiudere le liti entro il 2.10.2017 dovranno essere gli importi dovuti o la
prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia
mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario
abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia,
ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici
dell’Agenzia. La definizione consente di pagare in un’unica soluzione oppure,
se l’importo netto dovuto è superiore a 2.000 euro, in 2 o 3 rate, con la
possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
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