VERSAMENTO DEL SALDO IVA AL 30.06.2017

  • Quesito
    • In caso di versamento del saldo Iva il 30.06.2017, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.03 e il 30.06, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito Iva non compensato.
    • Inoltre, sempre con riferimento al differimento del pagamento Iva al 30.06.2017, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.03 e il 30.06, si chiede se è confermata la possibilità di rateizzare il debito Iva a partire dal 30.06.
  • Risposta
    • Per quanto riguarda il primo quesito si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 144 del 9.06.1998, paragrafo 5.5, nonché con la circolare n. 113 del 31.05.2000, quesito 1.7, la specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dall’art. 6 del D.P.R. n. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24. Detta precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento. D’altronde, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1.01, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16.03) a quella di scadenza del versamento delle imposte dirette (30.06) - è solo formale e non può, per questo, produrre interessi corrispettivi.
    • Quanto alla seconda questione, come chiarito dalle istruzioni del modello IVA/2017 (anno 2016), i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16.03 al 30.06 può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine (risoluzione Agenzia delle Entrate 20.06.2017, n. 73/E, risposte n. 2 e n. 3).

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