Passa ai contenuti principali
SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI GIOVANI COPPIE

- Quesito
- Le giovani
coppie costituenti un nucleo familiare, composto da coniugi o da
conviventi more uxorio, che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni,
in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti
di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di
una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
del 50% delle spese documentate, sostenute per l’acquisto di mobili ad
arredo della medesima unità abitativa (art. 1, c. 75 legge n. 208/2015).
- Si chiede
se sia possibile effettuare il cumulo con il cd. bonus mobili.
- Risposta
- La
detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di
giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili, previsto
dall’art. 16, c. 2 del D.L. n. 63/2013, e, pertanto, non è consentito
fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità
abitativa.
- Se la
coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus
mobili
- per acquisti effettuati dal 6.06.2013 al 31.12.2016 - non potrà beneficiare del
bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.
- È,
invece, possibile
beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative
prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative
diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il
bonus mobili può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla
detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, così come
specificato dalla circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3. Il chiarimento che
precede è stato fornito dalla circolare
dell’Agenzia delle Entrate 5.04.2017, n. 7/E.
Commenti
Posta un commento