SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI GIOVANI COPPIE

  • Quesito
    • Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare, composto da coniugi o da conviventi more uxorio, che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% delle spese documentate, sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa (art. 1, c. 75 legge n. 208/2015). 
    • Si chiede se sia possibile effettuare il cumulo con il cd. bonus mobili.
  • Risposta
    • La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili, previsto dall’art. 16, c. 2 del D.L. n. 63/2013, e, pertanto, non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
    • Se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili - per acquisti effettuati dal 6.06.2013 al 31.12.2016 - non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.
    • È, invece, possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, così come specificato dalla circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3. Il chiarimento che precede è stato fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5.04.2017, n. 7/E.

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