REGIME DI CASSA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

  • Quesito
    • Le nuove norme (art. 18, c. 5 DPR n. 600/1973) introducono un criterio “di registrazione” nel regime di cassa secondo i criteri previsti ai fini Iva. Quindi, ad esempio, le fatture di acquisto possono essere registrate entro il termine della dichiarazione del 2° anno successivo ed è sempre in tale momento che si presumono pagate ai fini della determinazione del reddito?
  • Risposta
    • Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile, l’art. 18, c. 4, 2° periodo del DPR n. 600/1973 prevede che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. 
    • In un’ottica di semplificazione, il successivo c. 5 consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
    • Ne consegue che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR n. 633/1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento (circolare 7.04.2017, n. 8/E, risposta n. 8.5).

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