Passa ai contenuti principali
REGIME DI CASSA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

- Quesito
- Le nuove
norme (art. 18, c. 5 DPR n. 600/1973) introducono un criterio “di
registrazione” nel regime di cassa secondo i criteri previsti ai fini
Iva. Quindi, ad esempio, le fatture di acquisto possono essere registrate
entro il termine della dichiarazione del 2° anno successivo ed è sempre
in tale momento che si presumono pagate ai fini della determinazione del
reddito?
- Risposta
- Nell’ipotesi
in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione
del documento contabile, l’art.
18, c. 4, 2° periodo del DPR n. 600/1973 prevede che, in
luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo
complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle
fatture cui le operazioni si riferiscono.
- In
un’ottica di semplificazione, il
successivo c. 5 consente al contribuente di non
effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione,
vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente
specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato
e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento
contabile.
- Ne
consegue che laddove
il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti
dall’art. 19 del DPR n. 633/1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli
in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione
coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento (circolare 7.04.2017,
n. 8/E, risposta n. 8.5).
Commenti
Posta un commento