Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che l'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea
per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Per i soggetti “solari” questo significa che l’assemblea si dovrà tenere entro il 02.05.2017 (in considerazione del fatto che l’originaria scadenza è il 30.4 che cade di domenica ed il giorno successivo, ovverosia 1.5 è festa nazionale).
E’ possibile prevedere, statutariamente, un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 29.6.2017), in due ipotesi:
i) società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
ii) quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).
Nel contesto della presente circolare verranno schematizzati i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga:
i) in caso di termini ordinari, in data 02.05.2017;
ii) in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2017 (180 giorni dal 31.12.2016).
E’ bene rammentare, infine, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 02.05.2017 (ovvero 29.06.2017 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2016 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.
Per i soggetti “solari” questo significa che l’assemblea si dovrà tenere entro il 02.05.2017 (in considerazione del fatto che l’originaria scadenza è il 30.4 che cade di domenica ed il giorno successivo, ovverosia 1.5 è festa nazionale).
E’ possibile prevedere, statutariamente, un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 29.6.2017), in due ipotesi:
i) società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
ii) quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).
Nel contesto della presente circolare verranno schematizzati i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga:
i) in caso di termini ordinari, in data 02.05.2017;
ii) in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2017 (180 giorni dal 31.12.2016).
E’ bene rammentare, infine, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 02.05.2017 (ovvero 29.06.2017 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2016 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.
Commenti
Posta un commento