SUPER AMMORTAMENTO PER IN BENI ACQUISITI IN LEASING


  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti sulle modalità di fruizione del super ammortamento (140%) per i beni acquisiti in leasing.
  • Risposta
    • In via preliminare si ricorda che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. Anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’art. 102, c. 7 del Tuir, che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal D.M. 31.12.1988. Al riguardo, si rammenta che la durata del contratto di locazione finanziaria - e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing - può essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata in base al predetto c. 7 dell’art. 102 del Tuir e che la circolare n. 17/E del 29.05.2013 ha fornito istruzioni sul comportamento da adottare nei vari casi: 
      • la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall’art. 102, c. 7 del Tuir. I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico; 
      • la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’art. 102, c. 7 del Tuir. I canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall’art. 109, c. 4 del Tuir; 
      • la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall’art. 102, c. 7 del Tuir. I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. 
    • Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi. 
    • Come evidenziato nella circolare n. 17/E del 25.05.2013, ai fini dell’individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario dettato dall’art. 1 del D.M. 24.04.1998. In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone deve essere calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing (circolare Agenzia delle Entrate 30.04.2017, n. 4/E, par. 5.4.2).

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