
- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sulle modalità di fruizione del super ammortamento
(140%) per i beni acquisiti in leasing.
- Risposta
- In via
preliminare si ricorda che la maggiorazione del 40% si concretizza in
una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle
valutazioni di bilancio. Anche
nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing la
deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico
adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali
stabilite dall’art. 102, c. 7 del Tuir, che prevede la
deduzione dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito” dal D.M. 31.12.1988. Al riguardo, si rammenta che la durata
del contratto di locazione finanziaria - e, quindi, il periodo di
deduzione civilistica dei canoni di leasing - può essere uguale,
superiore o inferiore alla durata minima fiscale
calcolata in base al predetto c. 7 dell’art. 102 del Tuir e che la circolare n. 17/E del
29.05.2013 ha fornito istruzioni sul comportamento da
adottare nei vari casi:
- la durata contrattuale
coincide con quella minima individuata dall’art. 102, c. 7 del Tuir.
I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a
conto economico;
- la durata
contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’art. 102, c.
7 del Tuir. I canoni sono deducibili sulla base
dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa
imputazione al conto economico recato dall’art. 109, c. 4 del Tuir;
- la
durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall’art.
102, c. 7 del Tuir. I canoni sono deducibili in un
arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto
economico.
- Si
verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali
delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di
effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede
di dichiarazione dei redditi. In caso di bene acquisito in locazione
finanziaria, la
maggiorazione del 40% spetta non per l’intero canone di leasing, ma
solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di
riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con
esclusione, quindi, della quota interessi.
- Come
evidenziato nella circolare n. 17/E del 25.05.2013, ai fini
dell’individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al
criterio forfetario dettato dall’art. 1 del D.M. 24.04.1998. In tal
caso, la quota di interessi compresa nel canone deve essere calcolata ripartendo
in modo lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti
desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing (circolare Agenzia delle
Entrate 30.04.2017, n. 4/E, par. 5.4.2).
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