“ROTTAMAZIONE” CARICHI COSTITUITI DA SOLE SANZIONI

  • Quesito
    • Si chiede se, ai sensi del D.L.. n. 193/2016, sia possibile “rottamare” importi riferiti esclusivamente alle sanzioni.
  • Risposta
    • In base a quanto previsto dall’art. 6, c. 1 del D.L. n. 193/2016 è consentito estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 corrispondendo:
      • le somme dovute a titolo di capitale e interessi;
      • le somme dovute a titolo di remunerazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, senza il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni comprese in detti carichi e degli interessi di mora. 
    • La disposizione normativa sembra avere come riferimento la situazione più ricorrente in cui il carico è costituito, in materia tributaria, da tributi, interessi e sanzioni affidati dall’Ente creditore. Esistono, tuttavia, carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione.
    • Sul punto soccorre il c. 10 dell’art. 6, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata. Tale comma non contempla espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni. 
    • Più precisamente, la lett. e-bis), inserita nel testo del medesimo c. 10 in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, dispone che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”. Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. 
    • In tali ipotesi, per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett. b) del c. 1 spettanti all’Agente della riscossione. 
    • Nei casi residuali, in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agente della riscossione, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando, entro il 31.03.2017, la dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione (circolare 8.03.2017, n. 2/E, par. 2.1).

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