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“ROTTAMAZIONE” CARICHI COSTITUITI DA SOLE SANZIONI

- Quesito
- Si chiede
se, ai sensi del D.L.. n. 193/2016, sia possibile “rottamare” importi
riferiti esclusivamente alle sanzioni.
- Risposta
- In base a
quanto previsto dall’art. 6, c. 1 del D.L. n. 193/2016 è consentito
estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 corrispondendo:
- le somme
dovute a titolo di capitale e interessi;
- le somme
dovute a titolo di remunerazione degli oneri di funzionamento del
servizio nazionale della riscossione, senza il versamento delle somme
dovute a titolo di sanzioni comprese in detti carichi e degli interessi
di mora.
- La
disposizione normativa sembra avere come riferimento la situazione più
ricorrente in cui il carico è costituito, in materia tributaria, da
tributi, interessi e sanzioni affidati dall’Ente creditore. Esistono,
tuttavia, carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione.
- Sul punto
soccorre il c. 10 dell’art. 6, il quale elenca i carichi esclusi dalla
definizione agevolata. Tale comma non contempla espressamente tra i
carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di
sanzioni.
- Più
precisamente, la
lett. e-bis), inserita nel testo del medesimo c. 10 in sede di
conversione del D.L. n. 193/2016, dispone che sono esclusi dalla
definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione
recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai
premi dovuti dagli enti previdenziali”. Da ciò si può
desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di
applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo
sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
- In tali
ipotesi, per
beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di
carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla
lett. b) del c. 1 spettanti all’Agente della riscossione.
- Nei casi residuali, in cui
non risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agente della riscossione, il
debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque
effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine,
attivarsi presentando, entro il 31.03.2017, la dichiarazione di adesione
all’Agente della riscossione (circolare
8.03.2017, n. 2/E, par. 2.1).
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