Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con circolare 27.2.2017 n.
39, l'INPS ha illustrato la disciplina
applicativa del "premio alla nascita" di 800 euro previsto
dall'art. 1 co. 353 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è corrisposto dall’INPS:
i) in un’unica
soluzione (una tantum), indipendentemente dal reddito della
richiedente
ii) su domanda della futura
madre;
iii) al compimento del
settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Per accedervi occorre essere residenti in Italia,
nonché cittadine italiane o comunitarie,
oppure straniere in regola con il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con una delle
carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal DLgs. 30/2007.
Per
quanto riguarda gli eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del
bonus, l'INPS precisa che la concessione
può avvenire solo laddove, a partire dal 1.1.2017, si verifichi:
i) il compimento
del settimo mese di gravidanza;
ii) il
parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
iii)
l'adozione del minore, nazionale o
internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
iv) l'affidamento preadottivo disposto con
ordinanza.

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