Estese sino al periodo d’imposta 2019 le agevolazioni fiscali previste per la ZFU Emilia Romagna

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che l'art. 14 co. 12-quinquies del DL 244/2016 convertito (DL Milleproroghe) ha disposto la proroga, sino al periodo d'imposta 2019, dell’agevolazione di cui all’'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna che riguarda i territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 ed i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012. 
Conseguentemente, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019 è prevista per talune imprese:
i) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona;
ii) l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; 
iii) l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. 
Sotto il profilo soggettivo, l'impresa beneficiaria delle suddette agevolazioni deve:
i) essere una micro impresa e cioè occupare meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro
ii)  avere avuto un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
iii) essere già costituita alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 31.12.2014;
iv) svolgere la propria attività all'interno della ZFU
v) appartenere ai determinati settori di attività individuati dalla tabella ATECO 2007.

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