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VECCHIO SPESOMETRO E COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
- Quesito
- Quali sono
gli effetti derivanti dagli obblighi relativi alla “comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute” in rapporto al previgente
“spesometro”?
- Risposta
- L’art. 4
del D.L. 22.10.2016, n. 193 ha profondamente modificato la disciplina del
cosiddetto “spesometro” (art. 21 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).
- Nella
formulazione attuale, l’art. 21 dispone l’obbligo della comunicazione -
entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre - dei dati
delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate. Al riguardo, i chiarimenti
relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (art. 1, c.
3 D. Lgs. n. 127/2015), valgono anche per assolvere l’obbligo di
comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del D.L.
n. 78/2010.
- Si coglie
l’occasione per evidenziare che anche
i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1,
c. 3 del d. Lgs. n. 127/2015 possono sfruttare il Sistema di Interscambio,
di cui all’art. 1, commi 211 e 212 della legge 24.12.2007, n. 244, per
emettere o ricevere fatture elettroniche; in tale caso i “dati delle
fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle
entrate.
- Qualora non tutte le
fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il
contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli
relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione
dei dati fatture (circolare
Agenzia delle Entrate 7.02.2017, n. 1/E).
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