VECCHIO SPESOMETRO E COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

  • Quesito
    • Quali sono gli effetti derivanti dagli obblighi relativi alla “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” in rapporto al previgente “spesometro”?
  • Risposta
    • L’art. 4 del D.L. 22.10.2016, n. 193 ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro” (art. 21 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122). 
    • Nella formulazione attuale, l’art. 21 dispone l’obbligo della comunicazione - entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate. Al riguardo, i chiarimenti relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (art. 1, c. 3 D. Lgs. n. 127/2015), valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del D.L. n. 78/2010. 
    • Si coglie l’occasione per evidenziare che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1, c. 3 del d. Lgs. n. 127/2015 possono sfruttare il Sistema di Interscambio, di cui all’art. 1, commi 211 e 212 della legge 24.12.2007, n. 244, per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tale caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. 
    • Qualora non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture (circolare Agenzia delle Entrate 7.02.2017, n. 1/E).

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