Società ed associazioni sportive dilettantistiche: quando si applica il “regime speciale” per i collaboratori

Gentile lettore, con la presente desideriamo effettuare alcune precisazioni in relazione al trattamento previdenziale applicabile ai compensi erogati da società ed associazioni sportive dilettantistiche alla luce anche della circolare n.1 del 01.12.2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). 
La circolare ha innanzitutto specificato che la diversa disciplina del lavoro si applica in funzione della qualifica del soggetto che eroga il compenso ed alla natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. 
Risulta, necessario, inoltre il riconoscimento da parte del CONI della società/associazione che eroga il compenso. 
Il regime speciale risulta applicabile, ad esempio, alle prestazioni di istruttori, addetti al salvamento nelle piscine, collaboratori amministrativi ed ogni altra figura prevista dai regolamenti federali e si riferisce alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 
Si rileva da subito che qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per applicare il regime speciale previsto a favore delle attività sportive dilettantistiche non sarà possibile applicare i trattamenti retributivi e previdenziali previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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