Società ed associazioni sportive dilettantistiche: quando si applica il “regime speciale” per i collaboratori
Gentile lettore, con la presente
desideriamo effettuare alcune precisazioni in relazione al trattamento previdenziale applicabile ai
compensi erogati da società ed associazioni sportive dilettantistiche alla
luce anche della circolare n.1 del 01.12.2016 dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL).
La circolare ha innanzitutto specificato che la diversa disciplina del lavoro si
applica in funzione della qualifica
del soggetto che eroga il compenso ed alla natura delle prestazioni svolte
dal collaboratore.
Risulta, necessario, inoltre il riconoscimento da parte del CONI della
società/associazione che eroga il compenso.
Il regime speciale risulta
applicabile, ad esempio, alle prestazioni
di istruttori, addetti al salvamento nelle piscine, collaboratori
amministrativi ed ogni altra figura prevista dai regolamenti federali e
si riferisce alle indennità di
trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque
organismo che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto.
Si rileva da subito che qualora
sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per applicare il regime
speciale previsto a favore delle attività sportive dilettantistiche non sarà
possibile applicare i trattamenti retributivi e previdenziali previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti.
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