NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

  • Quesito
    • Se si opta per il principio di cassa “virtuale”, con obbligo triennale, è possibile passare alla contabilità ordinaria “per scelta" prima del triennio?
  • Risposta
    • Si ritiene che i soggetti destinati “naturalmente” al regime di contabilità semplificata per cassa possano esercitare l'opzione per l'applicazione del regime contabile ordinario. Il regime virtuale di cassa (quello che presume pagate e incassate le fatture ricevute ed emesse per il solo fatto di eseguire la registrazione Iva) ha, per norma, una valenza triennale, ai sensi del c. 5 del nuovo art. 18 del Dpr n. 600/1973; in tal caso, infatti, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento.
    • Si aggiunga che, in attesa di chiarimenti ministeriali, per una parte della dottrina la scelta per il passaggio dalla contabilità semplificata per cassa alla contabilità ordinaria deve ritenersi vincolante per un anno, come previsto genericamente per l'opzione per i regimi contabili dall'art. 3 del Dpr 442/1997 e confermato nella circolare 27.08.1998, n. 209/E (§ 6), dovendo ritenere superato il contenuto del c. 8 del medesimo art. 18 (ex c. 6). 
    • Quindi, dovendo tenere in considerazione quanto appena detto, soprattutto che il regime di cassa virtuale si applica per un triennio, si ritiene che non sia possibile il passaggio alla contabilità ordinaria nel corso del primo triennio di applicazione, visto l'obbligo imposto dal novellato art. 18, c. 5.
La precisazione è stata fornita nel corso di Videoforum 2017 (Italia Oggi).

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