Passa ai contenuti principali
NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
- Quesito
- Se si opta
per il principio di cassa “virtuale”, con obbligo triennale, è possibile
passare alla contabilità ordinaria “per scelta" prima del triennio?
- Risposta
- Si ritiene
che i soggetti destinati “naturalmente” al regime di contabilità
semplificata per cassa possano esercitare l'opzione per l'applicazione
del regime contabile ordinario. Il regime virtuale di cassa (quello che
presume pagate e incassate le fatture ricevute ed emesse per il solo
fatto di eseguire la registrazione Iva) ha, per norma, una valenza
triennale, ai sensi del c. 5 del nuovo art. 18 del Dpr n. 600/1973; in
tal caso, infatti, per finalità di semplificazione, opera una presunzione
legale secondo la quale la data di registrazione coincide con quella di
incasso o pagamento.
- Si
aggiunga che, in attesa di chiarimenti ministeriali, per una parte della
dottrina la scelta per il passaggio dalla contabilità semplificata per
cassa alla contabilità ordinaria deve ritenersi vincolante per un anno,
come previsto genericamente per l'opzione per i regimi contabili
dall'art. 3 del Dpr 442/1997 e confermato nella circolare 27.08.1998, n.
209/E (§ 6), dovendo ritenere superato il contenuto del c. 8 del medesimo
art. 18 (ex c. 6).
- Quindi, dovendo tenere in
considerazione quanto appena detto, soprattutto che il regime di cassa
virtuale si applica per un triennio, si ritiene che non sia possibile il
passaggio alla contabilità ordinaria nel corso del primo triennio di
applicazione, visto l'obbligo imposto dal novellato art. 18, c. 5.
La
precisazione è stata fornita nel corso di Videoforum 2017 (Italia Oggi).
Commenti
Posta un commento