CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E DEROGHE PER SPECIFICI COMPONENTI DI REDDITO

  • Quesito
    • Nel regime di cassa i ricavi indicati all’art. 85 del Tuir sono assunti con il criterio di cassa. 
    • Come comportarsi per quei componenti in cui non c’è il pagamento come, ad esempio, il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa? 
    • E ancora, considerato che il reddito delle imprese minori è determinato secondo il criterio di cassa, ad eccezione di alcuni componenti quali le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, è corretto affermare che rimane comunque un criterio misto di cassa e competenza?
  • Risposta
    • Come chiarito dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”. 
    • Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante, per tali componenti, il criterio di competenza. 
    • Per quanto precede, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza, a norma degli articoli 86, 88 e 101 del TUIR. 
    • Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’operazione di assegnazione o di destinazione a finalità estranea (Telefisco 2017).

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