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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E DEROGHE PER SPECIFICI COMPONENTI DI REDDITO
- Quesito
- Nel regime
di cassa i ricavi indicati all’art. 85 del Tuir sono assunti con il
criterio di cassa.
- Come
comportarsi per quei componenti in cui non c’è il pagamento come, ad
esempio, il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa?
- E ancora,
considerato che il reddito delle imprese minori è determinato secondo il
criterio di cassa, ad eccezione di alcuni componenti quali le
plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, è corretto
affermare che rimane comunque un criterio misto di cassa e competenza?
- Risposta
- Come
chiarito dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio
2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR
è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, è da ritenere che
permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”.
- Lo stesso
legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito -
che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina
prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante, per tali componenti, il
criterio di competenza.
- Per quanto
precede, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o
passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza, a norma degli
articoli 86, 88 e 101 del TUIR.
- Allo stesso modo, nel caso
di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa, si
ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito
nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta
l’operazione di assegnazione o di destinazione a finalità
estranea (Telefisco
2017).
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