Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il sistema di registrazione contabile appropriato
Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarla che la
legge di stabilità 2017 è intervenuta sulla tassazione delle imprese in
contabilità semplificata (c.d. imprese minori) - che non hanno esercitato
l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18, co.
6, del DPR 600/73 - prevedendo, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari) l’abbandono del principio di competenza per
la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (e del valore della
produzione ai fini IRAP) in favore dell’adozione del principio di cassa.
La
prima conseguenza dell’adozione del regime semplificato consiste nell’adeguamento del sistema di registrazione contabile
adottato finora, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle
date di incasso e di pagamento.
Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
i) l’istituzione dei nuovi registri
cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati
con riferimento alla data di incasso o di pagamento;
ii) in luogo
dell’istituzione dei registri cronologici, è
ammessa la possibilità di tenere i soli registri IVA, purché questi siano “integrati” con l’annotazione
separata dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti (con
l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono); tali componenti
non pagati e riscossi nell’anno dovranno essere riportati sui registri IVA
relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria.
Infine,
previo esercizio di un’apposita opzione (vincolante per almeno un triennio), è possibile optare per la tenuta dei registri
IVA senza operare sugli stessi alcuna annotazione relativa ad incassi e
pagamenti: in tal caso, opera una
presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide
con quella di incasso o pagamento (es. tutte le fatture o documenti che
risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati o pagati nel
2017).
Alla luce di
quanto sopra, si invitano tutti i Clienti dello Studio interessati dalle
presenti disposizioni a prendere contatto con la segreteria dello studio
Aleotti per la valutazione di
convenienza all’adesione a uno o l’altro nuovo sistema contabile, scelta che
inevitabilmente produce, in termini amministrativi, differenti risvolti.

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