Potenziata la detrazione Irpef per le spese di frequenza scolastica già a partire dalla prossima dichiarazion
Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che la legge di stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19% (lett.
e-bis dell’art. 15 co. 1 del TUIR) che
spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza:
i) delle scuole dell’infanzia (“vecchi”
asili);
ii) del primo ciclo di
istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle
scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
iii) delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
La
disciplina si applica sia alle scuole
statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62.
In
particolare, la Legge di Stabilità 2017, incrementa,
già a decorrere dallo scorso periodo d’imposta 2016 (con effetti sul modello
UNICO 2017 o mod. 730/2017) e per i peridi d’imposta successivi, l’importo massimo per studente per il quale
è possibile usufruire della detrazione IRPEF di cui alla lett. e-bis).
Nello specifico, è stabilito che in
relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non
superiore a:
i) 564,00 euro per l’anno 2016 (in precedenza l’importo
massimo era pari a 400,00 euro);
ii) 717,00
euro per l’anno 2017;
iii) 786,00
euro per l’anno 2018;
iv) 800,00
euro a decorrere dall’anno 2019.
Conseguentemente, la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno per il periodo
d’imposta 2016 (Unico 2017 - 730/2017) ammonterà ad Euro 107,16 (Euro
564*19%), rispetto all’importo massimo detraibile di Euro 76,00 (19% di 400)
riconosciuto nel modello UNICO 2016- 730/2016 (periodo d’imposta 2015).
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