- Quesito
- Si
chiede se sia possibile, ai fini della detrazione fiscale, effettuare
il pagamento delle spese relative alla ristrutturazione edilizia e alla
riqualificazione energetica mediante gli “Istituti di pagamento”
disciplinati dal D. Lgs. n. 11/2010.
- Risposta
- I
bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento”
sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del
patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli
disposti attraverso banche e Poste. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che il
requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario
per l’accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il
pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento
introdotti dal D. Lgs. n. 11/2010, ossia i soggetti diversi dalle
banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi
come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite
bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money
transfer.
- Analogamente,
se il destinatario del bonifico, con il riferimento all’agevolazione
fiscale, è un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti
gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane:
l’istituto di pagamento dovrà quindi versare le ritenute, certificare
al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e
indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, insieme ai dati
identificativi del destinatario del bonifico. Inoltre occorre
trasmettere, in via telematica all’Amministrazione Finanziaria, i dati
relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari
dei pagamenti.
- Per
consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire
della detrazione è
necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete
nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”,
funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni
tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della
ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione Finanziaria dei
dati relativi ai bonifici disposti (risoluzione Agenzia delle Entrate
20.01.2017, n. 9/E).
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