NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

  • Quesito
    • Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.12.2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
    • Tale modello, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1.03.2017. Rispetto al precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento a un determinato periodo, da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”, che di conseguenza sono stati eliminati. 
    • Ciò premesso, si chiede di fornire le corrette indicazioni operative nella fase di transizione dal vecchio al nuovo modello.
  • Risposta
    • Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1.03.2017; pertanto, per le operazioni da effettuare fino al 28.02.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Ciò premesso, si indicano le soluzioni operative alle possibili casistiche.
    • Nel caso in cui sia presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (esempio: dal 1.01.2017 al 31.12.2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1.03.2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
    • Nel caso in cui sia presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1.03.2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
    • L’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare a utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
I chiarimenti che precedono sono stati forniti dalla risoluzione 22.12.2016, n. 120/E.

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