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NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

- Quesito
- Con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.12.2016 è
stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
- Tale
modello, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere
utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal
1.03.2017. Rispetto al precedente, il nuovo modello non prevede più la
possibilità di riferire la dichiarazione d’intento a un determinato
periodo, da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”,
che di conseguenza sono stati eliminati.
- Ciò
premesso, si chiede di fornire le corrette indicazioni operative nella
fase di transizione dal vecchio al nuovo modello.
- Risposta
- Il nuovo
modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da
effettuare a partire dal 1.03.2017; pertanto,
per le operazioni da effettuare fino al 28.02.2017 deve essere utilizzato
il vecchio modello. Ciò premesso, si indicano le soluzioni operative alle
possibili casistiche.
- Nel caso
in cui sia presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale
siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”
(esempio: dal 1.01.2017 al 31.12.2017), la dichiarazione non ha validità per le
operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1.03.2017.
Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione
d’intento utilizzando il nuovo modello.
- Nel caso
in cui sia presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale
sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino
ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la
dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato,
rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di
acquisto effettuate dopo il 1.03.2017. In tali casi,
quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento
utilizzando il nuovo modello.
- L’importo
da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare
l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà
di effettuare acquisti senza Iva nei confronti
dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo
complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la
dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella
dichiarazione d’intento. Qualora
l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia
acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella
dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova,
indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende
continuare a utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
I
chiarimenti che precedono sono stati forniti dalla risoluzione 22.12.2016, n. 120/E.
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