Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che il DL 30 dicembre
2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 (decreto
“Milleproroghe”), non contiene alcuna
modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali,
introdotti dal DL 193/2016, quali:
i) la comunicazione
trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
ii) la comunicazione trimestrale dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. Secondo alcune
indiscrezioni, in occasione dell’approvazione del decreto Milleproroghe si è
valutato di mutare la periodicità del nuovo obbligo da trimestrale a
semestrale, per il 2017.
Tuttavia, tali indiscrezioni non sono state confermate
in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiae del decreto Milleproproghe.
Conseguentemente, le scadenze per il
2017 relative ai predetti obblighi comunicativi ai fini IVA, saranno le
seguenti:
I) 31 maggio 2017 per
la trasmissione della Comunicazione
liquidazioni I trimestre 2017;
II) 25
luglio 2017 per la trasmissione della Comunicazione
fatture emesse e ricevute I semestre 2017;
III) 16 settembre 2017 (posticipato al 18 settembre 2017) per la
trasmissione della Comunicazione
liquidazioni II trimestre 2017;
IV) 30
novembre 2017 per la trasmissione della Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017 e per la trasmissione
della Comunicazione fatture emesse e
ricevute III trimestre 2017;
V) 28
febbraio 2018 per la trasmissione della Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 e per la trasmissione
della Comunicazione fatture emesse e
ricevute IV trimestre 2017.
Peraltro, oltre le suddette scadenze, occorre
ricordarsi che, sarà comunque dovuta la comunicazione annuale delle
operazioni rilevanti ai fini IVA rese
e ricevute nel periodo d’imposta 2016 (c.d. “Spesometro”) da trasmettere entro
il prossimo 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione dell’IVA
mensile, ovvero 20 aprile 2017 per
tutti gli altri soggetti.
Commenti
Posta un commento