Le imprese minori si devono preparare al regime di cassa

Rivoluzione per le imprese individuali e società di persone sulla modalità di determinazione del reddito a far tempo dal 1.01.2017, in quanto scatta la novità del criterio di cassa; ma più precisamente è un criterio misto in quanto alcuni costi si deducono ancora per competenza o, in alternativa, il criterio diviene quello della registrazione Iva. Le imprese in regime di contabilità semplificata, con decorrenza dal 1.01.2017, determinano il reddito mediante il criterio di cassa, così come avviene da sempre per l’esercizio di arti e professioni. Il reddito d’impresa di questi soggetti è quindi costituito dall’ammontare dei ricavi (art. 85 del Tuir) e degli altri proventi (dividendi ed interessi) percepiti nel periodo di imposta, diminuiti delle spese sostenute nel medesimo anno nell’esercizio dell’attività di impresa. In sostanza, il criterio di cassa riguarda le principali operazioni attive e passive (vendite, prestazioni e acquisti); le altre componenti rilevano ancora secondo il criterio delle competenza. Infatti, esse concorrono a formare il reddito nel rispetto delle regole finora applicabili e sono: i proventi immobiliari con le modalità di cui all’art. 90 del Tuir (redditi fondiari), il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e quelle passive. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito, rilevano gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti (previsione strana se i ricavi si dichiarano quando sono incassati) e le deduzioni forfetarie previste per particolari settori quali gli agenti di commercio, alberghi e ristoranti ed imprese di trasporto per conto terzi. Restano ancora valide le regole per determinare il costo dei beni e tutti i riferimenti alle norme generali sulle componenti del reddito d’impresa, ad eccezione dei riferimenti al criterio di competenza per i ricavi e le spese. Le rimanenze finali di merci e dei servizi in corso di esecuzione sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito. La norma fa riferimento alle rimanenze finali per cui si devono intendere quelle previste nell’articolo 92 del Tuir (beni che generano ricavi, prodotti in corso di lavorazione, servizi in corso di esecuzione), ma l’irrilevanza deve comprendere anche le forniture di servizi di durata ultrannuale. Nell’anno 2017 è prevista la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali 2016. Tale circostanza, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una perdita fiscale nel 2017 che però, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi. La norma stabilisce anche che per i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata, la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive sia determinata con le modalità del criterio di cassa. Viene infine introdotto un particolare metodo che si rende applicabile mediante opzione, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. In sostanza la determinazione del reddito avviene sulla base delle registrazioni effettuate nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture emesse e dei corrispettivi. In questo caso scatta una presunzione assoluta che le fatture di vendita e di acquisto registrate si considerano incassate e pagate.

Gian Paolo Tosoni du Ratio Mattino del 19.01.2017

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