Rivoluzione per le imprese individuali e società di persone sulla modalità di determinazione del reddito a far tempo dal
1.01.2017, in quanto scatta la novità del criterio di cassa; ma più precisamente è un criterio misto in quanto alcuni costi
si deducono ancora per competenza o, in alternativa, il criterio diviene quello della registrazione Iva.
Le imprese in regime di contabilità semplificata, con decorrenza dal 1.01.2017, determinano il reddito mediante il criterio
di cassa, così come avviene da sempre per l’esercizio di arti e professioni. Il reddito d’impresa di questi soggetti è
quindi costituito dall’ammontare dei ricavi (art. 85 del Tuir) e degli altri proventi (dividendi ed interessi) percepiti nel
periodo di imposta, diminuiti delle spese sostenute nel medesimo anno nell’esercizio dell’attività di impresa.
In sostanza, il criterio di cassa riguarda le principali operazioni attive e passive (vendite, prestazioni e acquisti); le
altre componenti rilevano ancora secondo il criterio delle competenza. Infatti, esse concorrono a formare il reddito
nel rispetto delle regole finora applicabili e sono: i proventi immobiliari con le modalità di cui all’art. 90 del Tuir (redditi
fondiari), il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, le plusvalenze e le
minusvalenze, le sopravvenienze attive e quelle passive. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito, rilevano gli
ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite
su crediti (previsione strana se i ricavi si dichiarano quando sono incassati) e le deduzioni forfetarie previste per
particolari settori quali gli agenti di commercio, alberghi e ristoranti ed imprese di trasporto per conto terzi. Restano
ancora valide le regole per determinare il costo dei beni e tutti i riferimenti alle norme generali sulle componenti del
reddito d’impresa, ad eccezione dei riferimenti al criterio di competenza per i ricavi e le spese.
Le rimanenze finali di merci e dei servizi in corso di esecuzione sono irrilevanti ai fini della determinazione del
reddito. La norma fa riferimento alle rimanenze finali per cui si devono intendere quelle previste nell’articolo 92 del Tuir
(beni che generano ricavi, prodotti in corso di lavorazione, servizi in corso di esecuzione), ma l’irrilevanza deve
comprendere anche le forniture di servizi di durata ultrannuale. Nell’anno 2017 è prevista la deduzione integrale
delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di
competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente
negativo, dell’importo delle rimanenze finali 2016. Tale circostanza, nella stragrande maggioranza delle imprese
commerciali, determinerà una perdita fiscale nel 2017 che però, per legge, non potrà essere riportata negli anni
successivi.
La norma stabilisce anche che per i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata, la base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive sia determinata con le modalità del criterio di cassa.
Viene infine introdotto un particolare metodo che si rende applicabile mediante opzione, con un vincolo almeno
triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. In sostanza la
determinazione del reddito avviene sulla base delle registrazioni effettuate nel registro degli acquisti e nel registro delle
fatture emesse e dei corrispettivi. In questo caso scatta una presunzione assoluta che le fatture di vendita e di
acquisto registrate si considerano incassate e pagate.
Gian Paolo Tosoni du Ratio Mattino del 19.01.2017
Gian Paolo Tosoni du Ratio Mattino del 19.01.2017
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