CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti in ordine alla possibile fruizione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ai test e alle prove di laboratorio riguardanti le mescole e i prodotti in gomma.

  • Risposta
    • L’art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145, come novellato dall’art. 1, c. 35 della legge 23.12.2014, n. 190 (di seguito l’art. 3), riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Tale agevolazione spetta in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. La misura del credito è elevata al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extramuros (contratti stipulati con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18.10.2012, n. 179). 
    • Con decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27.05.2015 sono state dettate disposizioni di attuazione della normativa in esame. Nel caso di specie, per delimitare correttamente il perimetro oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico che si è espresso, in merito all’ammissibilità dell’attività in questione, nei seguenti termini: “… i test e le prove di laboratorio delle mescole e prodotti in gomma sviluppati dall’interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi ‘mescole e prodotti in gomma’ e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell’art. 3, c. 4, lett. b) del D.L. 23.12.2013, n. 145, come novellato dall’art. 1, c. 35 della legge 23.12.2014, n. 190”.
    • Per quanto riguarda, invece, la corretta classificazione dei relativi costi, si ritiene - condividendo l’orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico - che i medesimi “siano assimilabili alle esternalizzazioni ‘extra muros’ di cui all’art. 3, c. 6, lett. c) del citato decreto-legge”, ovvero alle attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili (risoluzione Agenzia delle Entrate 22.12.2016, n. 119/E).

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