Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con l’apertura del nuovo
anno diventano operative le
soppressioni dei codici tributo definite nel corso del 2016 da parte
della risoluzione n. 13/E del
17.03.2016.
Tra le più rilevanti si segnala, in particolare, la soppressione dal 01.01.2017 del codice
“1004” per le ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente
(confluito nel codice tributo “1001”) e
del codice “1038” per le ritenute sulle provvigioni (confluito nel
codice tributo “1040”).
Essendo la novità applicabile sin dallo scorso
01.01.2017, le modifiche operano
sin dai versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017 (a prescindere
dal fatto che i versamenti siano riconducibili al periodo di riferimento
2016). Sul fronte contributivo, invece, si segnala che per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2017
(legge n. 232/2016), le aliquote contributive per i versamenti in gestione
separata INPS sono state fissate al:
i) 32,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche;
ii) al 24% per i
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria; iii) al 25,72 per i
lavoratori autonomi titolari di partita IVA privi di altra cassa
previdenziale o non pensionati (in assenza di modifiche, l’aliquota sarebbe
stata in questo caso del 27,72%).
Con riferimento agli interessi legali, con la circolare
INPS n. 231 del 30.12.2016 è stata annunciata la fissazione del saggio di interesse al 0,1% a partire dal 01.01.2017:
detta variazione avrà riflessi anche sul calcolo
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
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