CANONE TV E PRESENZA DI PIÙ UTENZE RESIDENZIALI

  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti, in materia di pagamento del canone TV, nell’ipotesi siano riconducibili, in capo all’utente del servizio, più utenze residenziali.
  • Risposta
    • Nell’ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.
    • Ciò in applicazione del principio ai sensi del quale il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
    • Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti”, indipendentemente dalla data di attivazione.
    • In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per la quale, invece, la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
    • Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.
Così ha precisato la circolare 30.12.2016, n. 45, paragrafo 2.2.

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