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CANONE TV E PRESENZA DI PIÙ UTENZE RESIDENZIALI

- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti, in materia di pagamento del canone TV, nell’ipotesi
siano riconducibili, in capo all’utente del servizio, più utenze
residenziali.
- Risposta
- Nell’ipotesi
in cui, per un medesimo codice fiscale, la coincidenza del luogo di
fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente
verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle
banche dati, il
canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.
- Ciò in
applicazione del principio ai sensi del quale il canone di abbonamento è,
in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi
televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica.
- Se la
coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura,
rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli
altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera
addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti”,
indipendentemente dalla data di attivazione.
- In altri
termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza
all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per la quale, invece, la
coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni
disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
- Se la
coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti
tutti nella tipologia “clienti residenti”, si
considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in
mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale
(RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.
Così ha
precisato la circolare
30.12.2016, n. 45, paragrafo 2.2.
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