Per la Cassazione qualora per i crediti contributivi (così come per altri crediti) sia prevista una prescrizione più breve di
quella ordinaria, la sola scadenza del termine per proporre l'opposizione non determina l'effetto della c.d. "conversione"
del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 C.C.
Costituisce circostanza piuttosto frequente che qualora un contribuente contesti nel ricorso l’avvenuta prescrizione
quinquennale dei contributi previdenziali, l’agente della riscossione eccepisca che, a fronte della mancata impugnazione
del precedente atto, il termine breve si sia trasformato da termine breve quinquennale in termine decennale ex art. 2953
C.C.: tale norma, infatti, afferma che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni, quando
riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 10 anni. La
situazione descritta è destinata a cambiare.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sull’interpretazione da dare al
citato art. 2953 C.C., con riguardo all'operatività o meno della prevista conversione del termine di prescrizione breve
in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed
extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Secondo le Sezioni Unite, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui
al D.Lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 C.C. Tale
disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Inps che, dal 1.01.2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto. Costituisce, infatti, principio di applicazione generale quello secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 C.C. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente l'applicazione dell'art. 2953 C.C., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Andrea Guerra su Ratio Mattino del 20.12.2016
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Inps che, dal 1.01.2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto. Costituisce, infatti, principio di applicazione generale quello secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 C.C. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente l'applicazione dell'art. 2953 C.C., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Andrea Guerra su Ratio Mattino del 20.12.2016

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