Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che, nei casi in cui l’assemblea dei soci avesse già
deliberato di assegnare un compenso per
l’anno 2016 agli amministratori, la società sarà tenuta a:
i) riscontrare
che sia imputato a Conto economico il
costo previsto dall’assemblea;
ii) verificare che l’importo del compenso venga corrisposto entro e non oltre il
termine del corrente esercizio.
Infatti, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio
in cui sono corrisposti” (art. 95, co. 5 del Tuir), vale a dire che la deducibilità degli
stessi è subordinata alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa).
Pertanto,
affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è
corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare
la deduzione del costo), è necessario
saldare il debito entro il 31 dicembre.
Diversamente, il costo dovrà
restare imputato a bilancio, ma non
potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una
variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e
peggioramento del risultato di esercizio.
Tuttavia,
si deve tenere presente che:
i) in
caso di amministratore NON
professionista, vale la regola secondo
cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017, sono deducibili
dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2016), in ossequio al principio di cassa allargato;
ii) in caso di Amministratore professionista (che fattura
il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella
della deduzione del compenso solo se
materialmente pagato entro la data del 31.12.2016.
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