Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che, l'Agenzia delle Entrate, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e
182070, ha definito le regole attuative
per:
i) la trasmissione telematica dei
dati delle fatture emesse e ricevute, secondo il regime opzionale di cui
all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017);
ii)
la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei
commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del
DLgs. 127/2015 (anch'esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017).
I due
provvedimenti hanno definito, tra l'altro, le
informazioni da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e le
modalità di opzione per l'accesso ai due regimi.
Con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture emesse
e ricevute, il provvedimento n. 182070/2016 indica che:
i) coloro che aderiranno al regime saranno
esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA all'Agenzia delle
Entrate (introdotta con l'art. 4 del DM 193/2016);
ii) l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere
esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della
trasmissione dei dati.
Con
riferimento al regime opzionabile dai
commercianti al minuto (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui
all'art. 22 del DPR 633/72, il
provvedimento n.182017/2016 indica che:
i) la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà
avvenire solo con i "Registratori Telematici", i cui modelli saranno
approvati con successivo provvedimento dell'Agenzia;
ii) coloro che aderiranno
al regime saranno esonerati dagli
obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi;
iii) l'opzione
per il regime ha durata quinquennale e
deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della
memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati.
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