Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo 16.12.2016 va effettuato il versamento del saldo
TASI 2016, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni previste per il
2015 (a differenza di quanto potrebbe essere avvenuto in sede di acconto).
Come noto, il presupposto impositivo
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili.
Si devono segnalare alcune novità
rispetto all’anno precedente: a decorrere dal 01.01.2016 è stata, infatti,
introdotta un’esenzione TASI a
favore delle abitazioni principali e
delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate
nelle categorie A/1, A/8 e A/9).
Viene prevista, inoltre, una riduzione dell’aliquota gravante sugli
immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare
un’aliquota d’imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo
dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale).
Si segnalano, inoltre,
le seguenti novità (applicabili, peraltro, anche all’IMU):
i)
viene prevista una riduzione del 25%
delle imposte per gli immobili locati a canone concordato;
ii)
viene introdotta una riduzione della
base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale.
Con
riferimento al versamento dell’imposta, infine, si segnala che la TASI dovrà essere versata in due rate,
la prima delle quali (16.06.2016) liquidata
con l’applicazione delle aliquote previste per il 2015 (per il 50%),
mentre la seconda dovrà essere versata entro il prossimo 16.12.2016
utilizzando le aliquote eventualmente deliberate per il 2016 (con
conguaglio sulle somme precedentemente versate).
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