Gentile lettore, con la presente intendiamo informarla che sulle provvigioni
corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e
procacciamento di affari è operata,
ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73, una ritenuta a titolo d'acconto
del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF).
La ritenuta in analisi si applica sul
50% della base imponibile, oppure sul 20% della base imponibile se
l’intermediario, con un’apposita dichiarazione, comunica al proprio committente,
preponente o mandante di avvalersi, in via continuativa,
dell’opera di dipendenti o di terzi.
Va precisato che, l'art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014
(c.d. decreto semplificazioni) ha
previsto che tale dichiarazione:
i) può essere trasmessa anche tramite PEC;
ii) non ha limiti di tempo;
iii) è
valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del
contribuente.
Prima
dell’intervento normativo in argomento, la
dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un solo anno e, pertanto, qualora si intendeva
usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla
scadenza della annualità.
Resta confermata
la previsione secondo cui la comunicazione in parola deve essere
comunicata al committente in corso d’anno, ovvero entro 15 giorni nel caso in cui:
i) si verifichi una variazione delle
condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero
che ne fanno venire meno l’applicazione;
ii)
l'intermediario inizia l'attività in corso d’anno.
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