Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il 31.12 se non inviata in precedenza

Gentile lettore, con la presente intendiamo informarla che sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73, una ritenuta a titolo d'acconto del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF). 
La ritenuta in analisi si applica sul 50% della base imponibile, oppure sul 20% della base imponibile se l’intermediario, con un’apposita dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.
Va precisato che, l'art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto che tale dichiarazione:
i) può essere trasmessa anche tramite PEC;
ii) non ha limiti di tempo
iii) è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
Prima dell’intervento normativo in argomento, la dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un solo anno e, pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità. 
Resta confermata la previsione secondo cui la comunicazione in parola deve essere comunicata al committente in corso d’anno, ovvero  entro 15 giorni nel caso in cui: 
i) si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l’applicazione;
ii) l'intermediario inizia l'attività in corso d’anno.

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