Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che recentemente la Cassazione si è pronunciata su
alcuni punti della riforma dei reati
penali nel senso di ammettere – in particolari condizioni – la rilevanza penale di alcune fattispecie
di abuso del diritto.
Nonostante la riforma operata con il D.Lgs. n.
158/2015 abbia sancito espressamente
l’irrilevanza penale per tali fattispecie, la Cassazione ha ritenuto la
loro possibile rilevanza nel caso in cui l’ipotesi
di abuso sia costituita da un mero simulacro giuridico senza rilevanza
sostanziale (Cass. n. 41755 del 05.10.2016).
Oltre alla generale (ma non
scontata) irrilevanza penale delle fattispecie di abuso, ricordiamo che a decorrere dallo scorso 22.10.2015, la riforma operata con
D.Lgs. n. 158/2015 ha limitato la
rilevanza penale degli illeciti tributari, riservando la contestazione
dei reati penali ai soli casi più gravi:
in materia di omessi versamenti,
ad esempio, possono avere rilevanza penale solo le omissioni di ritenute e IVA che raggiungono, rispettivamente, la
soglia di 250.000 e 150.000 euro (le soglie sono state innalzate, anche
se in misura minore, anche per le altre fattispecie di reato).
Vengono
introdotte alcune disposizioni che consentono, ai contribuenti collaborativi,
di estinguere o ridurre la sanzione
per la fattispecie contestata: qualora il contribuente versi quanto dovuto al fisco per le ipotesi di omesso
versamento, non gli potranno essere contestate le sanzioni penali.
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