Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che entro il
prossimo 16.12.2016 deve essere effettuato il versamento del saldo IMU 2016,
determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2016 (con
eventuale conguaglio della differenza relativa all’aliquota applicata in sede
di acconto).
Come noto, il presupposto impositivo delle imposte
IMU è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili.
Si devono segnalare alcune novità
rispetto all’anno precedente: si segnala, tra le altre,
i)
l’esenzione a favore dei terreni
condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano
di un regime ad hoc) e la ridefinizione
dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e
collinari;
ii) la previsione di
una riduzione del 25% delle imposte
per gli immobili locati a canone concordato;
iii) l’introduzione di una riduzione della base imponibile per
le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo
grado che la destinano ad abitazione principale.
Con riferimento al
versamento dell’imposta, infine, si ricorda
che l’imposta IMU viene versata
in due rate annuali (in alternativa all’unica soluzione), la prima delle quali è stata liquidata lo scorso 16.06.2016 con
l’applicazione delle aliquote previste per il 2015 (se non deliberate per
tempo). Il secondo versamento a saldo, dovrà essere effettuato entro il prossimo 16.12.2016, con applicazione delle aliquote deliberate per il 2016 (in
alcuni casi sarà necessario effettuare un conguaglio su quanto versato a
titolo di acconto).
Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.2016.
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