Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarla che, dal 16 novembre 2016, e fino al prossimo 31 marzo 2017 sarà
possibile presentare le domande di
ammissione per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 56 della Legge
di stabilità 2016 che spetta:
i) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
ii) nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
iii) nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
iii) che non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Le regole applicative di fruizione del credito d’imposta in analisi prevedono, tra l’altro, che lo stesso:
i) sia ripartito nonchè utilizzato in tre quote annuali di pari importo;
ii) sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; iii) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
iv) sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le domande per accedere all’incentivo fiscale dovranno essere presentate esclusivamente on line, tramite piattaforma informatica accessibile all'indirizzo web www.minambienteamianto.ancitel.it, previa registrazione.
E’ bene precisare che il credito d'imposta è riconosciuto:
i) previa verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;
ii) secondo l'ordine di presentazione delle domande;
iii) sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
i) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
ii) nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
iii) nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
iii) che non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Le regole applicative di fruizione del credito d’imposta in analisi prevedono, tra l’altro, che lo stesso:
i) sia ripartito nonchè utilizzato in tre quote annuali di pari importo;
ii) sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; iii) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
iv) sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le domande per accedere all’incentivo fiscale dovranno essere presentate esclusivamente on line, tramite piattaforma informatica accessibile all'indirizzo web www.minambienteamianto.ancitel.it, previa registrazione.
E’ bene precisare che il credito d'imposta è riconosciuto:
i) previa verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;
ii) secondo l'ordine di presentazione delle domande;
iii) sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
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