Passa ai contenuti principali
ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO E DETRAZIONE IRPEF
- Quesito
- Un
contribuente ha acquistato, da una società di costruzione, un
appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria
abitazione; il prezzo per l’acquisto dell’appartamento e del box auto è
stato sostenuto mediante assegni bancari.
- È
possibile beneficiare della detraibilità Irpef prevista per le spese
sostenute per l’acquisto del box auto (agevolazione per il recupero del
patrimonio edilizio), limitatamente alle spese di costruzione, con la
sola certificazione da parte della società venditrice?
- Risposta
- Si può
ritenere che nei
casi in cui il ricevimento delle somme, da parte dell’impresa che ha
ceduto il box pertinenziale, risulti attestato dall’atto notarile,
come nel caso in esame, il
contribuente possa fruire della detrazione di cui
all’art. 16-bis, anche
in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a
condizione che ottenga dal venditore, oltre all’apposita
certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a
suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa, ai fini
della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del
percipiente.
- Può,
inoltre, ritenersi che la
detrazione spetti anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario,
utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e
di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non
consentire alle banche e a Poste Italiane Spa di adempiere correttamente
all’obbligo di ritenuta previsto dalla normativa.
- In tale
caso è necessario che il
beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, di avere ricevuto le somme e di averle
incluse nella
contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza
alla corretta determinazione del suo reddito.
- Tale documentazione dovrà
essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al
professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della
dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione
Finanziaria (circolare
18.11.2016, n. 43/E).
Commenti
Posta un commento