ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO E DETRAZIONE IRPEF

  • Quesito
    • Un contribuente ha acquistato, da una società di costruzione, un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione; il prezzo per l’acquisto dell’appartamento e del box auto è stato sostenuto mediante assegni bancari. 
    • È possibile beneficiare della detraibilità Irpef prevista per le spese sostenute per l’acquisto del box auto (agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio), limitatamente alle spese di costruzione, con la sola certificazione da parte della società venditrice?

  • Risposta
    • Si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme, da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale, risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre all’apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
    • Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste Italiane Spa di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dalla normativa. 
    • In tale caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
    • Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria (circolare 18.11.2016, n. 43/E).

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