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RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE CARTELLE PER I CONTRIBUENTI “DECADUTI”
- Quesito
- L’art.
13-bis, c. 3 del D.L. 24.06.2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione
del 7.08.2016, n. 160, ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo
piano di rateazione per i contribuenti decaduti - tra il 16.10.2015 e il
1.07.2016 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione
dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza. Ciò
premesso, si chiede quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi per
beneficiare della normativa in questione.
- Risposta
- Il
beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato, sotto il profilo
soggettivo, al fatto che i contribuenti rispettino le seguenti
condizioni:
- hanno
definito le somme dovute mediante adesione
all’accertamento, al processo verbale di constatazione oppure all’invito
a comparire o prestato acquiescenza all’accertamento;
- hanno
optato
per il pagamento in forma rateale;
- sono
decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver
effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le
successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare,
la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata
(diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata
successiva.
- Tale
beneficio non riguarda gli altri istituti deflattivi del
contenzioso di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 (conciliazione e accordi di
mediazione).
- Sotto il
profilo oggettivo, invece, le condizioni sono le
seguenti:
- la
decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata in data
successiva al 15.10.2015 e fino alla data del 1.07.2016, ossia nell’arco
temporale compreso tra il 16.10.2015 e il 1.07.2016;
- la
richiesta del nuovo piano rateale da parte
del contribuente decaduto doveva essere presentata all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate entro il 20.10.2016;
- alla data
di presentazione dell’istanza è presente un debito
residuo ancora da pagare.
- Dispone
in tal senso la circolare
3.10.2016, n. 41/E.
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