RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE CARTELLE PER I CONTRIBUENTI “DECADUTI”

  • Quesito
    • L’art. 13-bis, c. 3 del D.L. 24.06.2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7.08.2016, n. 160, ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti - tra il 16.10.2015 e il 1.07.2016 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza. Ciò premesso, si chiede quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare della normativa in questione.

  • Risposta
    • Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato, sotto il profilo soggettivo, al fatto che i contribuenti rispettino le seguenti condizioni:
      • hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione oppure all’invito a comparire o prestato acquiescenza all’accertamento;
      • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
      • sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
    • Tale beneficio non riguarda gli altri istituti deflattivi del contenzioso di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 (conciliazione e accordi di mediazione).
    • Sotto il profilo oggettivo, invece, le condizioni sono le seguenti:
      • la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata in data successiva al 15.10.2015 e fino alla data del 1.07.2016, ossia nell’arco temporale compreso tra il 16.10.2015 e il 1.07.2016;
      • la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto doveva essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 20.10.2016;
      • alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
      • Dispone in tal senso la circolare 3.10.2016, n. 41/E.

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