La tanto attesa Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la n. 1 del 17 ottobre 2016, fornisce
chiarimenti e modalità attuative della disciplina del lavoro accessorio, come innovata dal decretoCorrettivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016).
Il documento di prassi, a firma del dott. Paolo Pennesi, chiarisce che la comunicazione di attivazione dei voucher, che già in passato i committenti erano obbligati ad effettuare sul sito dell’INPS, è comunque dovuta, qualunque sia la tipologia del committente, in quanto adempimento prodromico all’impiego dei lavoratori tramite i buoni lavoro.
La nuova e più stringente comunicazione preventiva, infatti, si affianca e non sostituisce quella già in vigore.
Ciò comporta che, anche sotto il profilo sanzionatorio, le due procedure integrano, in caso di violazione, due tipologie di sanzioni amministrative ben distinte, sia per importo che per portata normativa.
La dichiarazione di inizio attività presso l’INPS
In base a quanto dettato dall’Ispettorato Nazionale nella circolare n. 1/2016, tutti i committenti, siano essi imprenditori, professionisti, privati o enti non economici, devono continuare ad applicare la procedura di attivazione già precedentemente in uso, utilizzando la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.
In particolare, è necessario:
- inserire, nella sezione “Gestione Anagrafica” della pagina “Lavoro Accessorio i dati del committente;
- presentare la Dichiarazione rapporto di lavoro comunicando:
- la data inizio del rapporto di lavoro con voucher nella sezione “Dichiarazione Rapporti”;
- il “Tipo d’impresa”, specificando se si tratta di committente privato o datore di lavoro domestico;
- la data finale del rapporto;
- il codice fiscale del prestatore;
- l’indirizzo completo del luogo presso cui sarà svolta la prestazione lavorativa.
La nuova comunicazione preventiva
Il nuovo obbligo, introdotto dal decreto Correttivo del Jobs Act, si applica a tutte le comunicazioni di avvio di prestazioni di lavoro accessorio trasmesse a partire dall’8 ottobre 2016 da parte di committenti imprenditori o liberi professionisti.
Essa si configura dunque come un obbligo aggiuntivo a quello già in vigore, che deve essere adempiuto dal committente, a mezzo email, almeno 60 minuti prima che la prestazione abbia inizio.
Per adempiere correttamente al nuovo obbligo, gli imprenditori non agricoli e i professionisti, devono inviare, almeno 60 minuti prima della prestazione a mezzo posta elettronica ordinaria, agli indirizzi delle sedi territoriali dell’Ispettorato riportati in allegato alla Circolare, una email contenente:
‐ nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
‐ nel testo del messaggio, che non dovrà contenere alcun allegato, il codice fiscale e la ragione sociale del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione e il giorno e l’ora di inizio e fine della stessa.
Con analoghe modalità dovranno essere comunicate, non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono, le eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse.
L’Ispettorato raccomanda inoltre una opportuna conservazione delle email inviate, a comprova del corretto svolgimento dell’adempimento in caso di controlli da parte delle attività di vigilanza.
Per adempiere correttamente al nuovo obbligo, gli imprenditori agricoli devono inviare, almeno 60 minuti prima della prestazione, a mezzo posta elettronica ordinaria, agli indirizzi delle sedi territoriali dell’Ispettorato riportati in allegato alla circolare, una email contenente:
‐ nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
‐ nel testo del messaggio, che non dovrà contenere alcun allegato, il codice fiscale e la ragione sociale del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio
La mancata comunicazione di attivazione all’INPS determina, come già in passato, l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero e la conversione del rapporto a tempo indeterminato: ciò in quanto tale violazione determina la prestazione di una attività lavorativa non censita preventivamente.
In base al decreto correttivo nasce però una nuova sanzione: in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione preventiva, infatti, va applicata una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 per la quale non è possibile avvalersi dell’istituto della diffida: la violazione dunque non è sanabile in alcun modo.
L’Ispettorato del lavoro, nella Circolare in esame, chiarisce che la nuova sanzione non sostituisce la maxisanzione per lavoro nero ma si affianca ad essa laddove la prestazione risulti essere evidentemente riconducibile al lavoro subordinato.
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