Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con la circolare n. 140 del 02.08.2016, ha
fornito precisazioni circa le conseguenze
contributive di un accertamento fiscale.
Considerato che per la Gestione
Artigiani, Commercianti e Gestione Separata INPS il reddito rilevante per il
calcolo delle imposte costituisce la medesima base imponibile per il calcolo
dei contributi, alla determinazione di un maggior reddito imponibile fiscale
corrisponde il versamento di maggiori contributi.
Con la circolare in
commento l’INPS ha precisato che “a
seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi”.
Di
conseguenza, ogniqualvolta a seguito
di un accertamento fiscale verrà accertato un maggior imponibile fiscale,
l’INPS “sottoscriverà” la
ricostruzione con apposito avviso di addebito, determinando il maggior imponibile contributivo.
Gli atti rilevanti a tale scopo in fase precontenziosa sono i seguenti:
i)
reclamo/mediazione;
ii)
accertamento con adesione;
iii)
acquiescenza.
In fase contenziosa,
invece, devono essere presi in considerazione la conciliazione giudiziale (si presume sia di primo che di secondo
grado) e la chiusura agevolata delle
liti fiscali pendenti.
Si segnala poi che gli accordi raggiunti in sede
di accertamento con adesione e reclamo/mediazione
hanno effetto anche sulle sanzioni applicabili: tali accordi, oltre a
consentire un potenziale abbattimento dell’imponibile (a questo punto sia
per gli effetti fiscali che contributivi), permettono la disapplicazione delle sanzioni contributive (dal 30
al 60% dell’importo evaso).
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