INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL NUOVO PIANO CONCESSO DALL`AGENZIA DELLE ENTRATE


  • Quesito
    • L’art. 13-bis, c. 3 del D.L. 24.06.2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7.08.2016, n. 160, ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti - tra il 16.10.2015 e il 1.07.2016 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta sia presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 20.10.2016. Il suddetto nuovo piano di rateazione può essere accordato anche qualora all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non risultino saldate.
    • Quali sono le conseguenze nell’ipotesi in cui, nel nuovo piano rateale, il contribuente risulti inadempiente?

  • Risposta
    • In relazione ai possibili inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo piano rateale possono verificarsi le seguenti ipotesi:
      • mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza presentata tempestivamente. In tal caso il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di “decaduto”. L’Ufficio procederà, pertanto, a revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione oppure a iscrivere a ruolo - se non vi avesse già provveduto - i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario, nonché la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza;
      • mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva. Si verifica la decadenza dalla nuova rateazione e l’Ufficio, conseguentemente, procederà a porre in essere le attività volte al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano di rateazione.
      • I chiarimenti che precedono sono stati forniti dalla circolare 3.10.2016, n. 41/E, par. 2.3.

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