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INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL NUOVO PIANO CONCESSO DALL`AGENZIA DELLE ENTRATE
- Quesito
- L’art.
13-bis, c. 3 del D.L. 24.06.2016, n. 113, inserito
dalla legge di conversione del 7.08.2016, n. 160, ha previsto la
possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti
decaduti - tra il 16.10.2015 e il 1.07.2016 - dalla rateazione delle
somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per
adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta sia presentata
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 20.10.2016. Il suddetto
nuovo piano di rateazione può essere accordato anche qualora all’atto
della presentazione della richiesta le rate scadute non risultino
saldate.
- Quali sono
le conseguenze nell’ipotesi in cui, nel nuovo piano rateale, il
contribuente risulti inadempiente?
- Risposta
- In
relazione ai possibili inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo
piano rateale possono
verificarsi le seguenti ipotesi:
- mancato
pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza presentata
tempestivamente. In tal caso il contribuente non
si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane
nella condizione di “decaduto”. L’Ufficio procederà, pertanto, a
revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a
ruolo o affidati all’Agente della riscossione oppure a iscrivere a ruolo
- se non vi avesse già provveduto - i residui importi dovuti a titolo di
imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario, nonché
la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza;
- mancato
pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il
termine di pagamento della rata successiva. Si
verifica la decadenza dalla nuova rateazione e l’Ufficio,
conseguentemente, procederà a porre in essere le attività volte al
recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano
rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano
di rateazione.
- I
chiarimenti che precedono sono stati forniti dalla circolare 3.10.2016, n. 41/E,
par. 2.3.
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