CORREZIONE DI ERRORI E OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE


  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nell’ipotesi di dichiarazione tardivamente presentata, ossia entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario.
  • Risposta
    • La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all’art. 1, c. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 (misura applicabile dopo l’entrata in vigore del decreto sanzioni in luogo della precedente, pari a euro 258), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa. 
    • Non rileva, invece, la sanzione introdotta dal D. Lgs. n. 158/2015 per l’ipotesi in cui la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza - determinata nella misura compresa tra euro 150 ed euro 500 in assenza di debito d’imposta - poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e non è ravvedibile dal contribuente. 
    • Ugualmente non rileva in tale contesto la disposizione contenuta nel c. 4-bis di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, secondo cui, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà. Detta disposizione, infatti, costituisce una norma generale di “chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non si applica con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel sistema, già sanzionate, quali quelle relative alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva, del sostituto d’imposta e con riferimento ad ogni altra ipotesi in cui il ritardo dichiarativo sia già direttamente regolato.
    • La sanzione fissa per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10, ai sensi della lett. c); il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, in relazione al momento in cui interviene il versamento (circolare 12.10.2016, n. 42/E, par. 2.2.3).

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