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CORREZIONE DI ERRORI E OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nell’ipotesi di
dichiarazione tardivamente presentata, ossia entro 90 giorni dalla
scadenza del termine originario.
- Risposta
- La
dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla
sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui
all’art. 1, c. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 (misura applicabile dopo
l’entrata in vigore del decreto sanzioni in luogo della precedente, pari
a euro 258), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di
debito d’imposta, fermo
restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della
dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del
tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
- Non
rileva, invece, la sanzione introdotta dal D. Lgs. n. 158/2015 per
l’ipotesi in cui la dichiarazione è inviata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività
amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale
conoscenza - determinata nella
misura compresa tra euro 150 ed euro 500 in assenza di debito d’imposta -
poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni
“omesse”, ossia quelle presentate oltre 90 giorni dalla
scadenza del termine e non è ravvedibile dal contribuente.
- Ugualmente
non rileva in tale contesto la disposizione contenuta nel c. 4-bis di cui
all’art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, secondo
cui, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento,
in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30
giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della
metà. Detta disposizione, infatti, costituisce una norma generale di
“chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente
disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non si
applica con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel
sistema, già sanzionate, quali quelle relative alle dichiarazioni ai fini
delle imposte dirette, ai fini Iva, del sostituto d’imposta e con
riferimento ad ogni altra ipotesi in cui il ritardo dichiarativo sia già
direttamente regolato.
- La sanzione fissa per la
tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a
1/10, ai sensi della lett. c); il
tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le
riduzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, in relazione al momento
in cui interviene il versamento (circolare
12.10.2016, n. 42/E, par. 2.2.3).
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