CORREZIONE DI ERRORI E OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE


  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti sull’interpretazione applicabile successivamente alle modifiche del ravvedimento operoso del 2015, con riferimento alla possibilità di configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione integrativa presentata nei primi 90 giorni successivi al termine di scadenza ordinario.  
  • Risposta
    • Come già chiarito con la circolare n. 23/E/2015 e successivamente ribadito dal comunicato stampa del 18.12.2015, la possibilità di configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione integrativa presentata nei primi 90 giorni successivi al termine di scadenza ordinario deve essere riconsiderata a seguito dell’introduzione, nell’istituto del ravvedimento operoso, della lett. a)-bis.
    • Il legislatore ha voluto, infatti, introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione - evidentemente prima non prevista - per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, ciò che, da un punto di vista sanzionatorio, evidenzia il riconoscimento di uno specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente al ritardo nella sua presentazione.  
    • In altri termini, la nuova disciplina del ravvedimento operoso della lett. a)-bis ha reso necessario attribuire nuovamente valenza a quella distinzione concettuale tra dichiarazione integrativa - che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata - e dichiarazione tardiva, che era stata superata per le ragioni di opportunità, sebbene con alcuni temperamenti, rispetto all’originaria impostazione del 1998. 
    • Del resto, se la dichiarazione integrativa nei 90 giorni continuasse a essere assimilata alla dichiarazione tardiva, la lett. a)-bis - nella parte in cui consente la regolarizzazione entro 90 giorni delle violazioni commesse mediante dichiarazione - non avrebbe più alcun valore positivo, né potrebbe trovare applicazione alcuna. 
    • Rimane fermo che la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari (circolare 12.10.2016, n. 42/E, par. 2.2).

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