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CORREZIONE DI ERRORI E OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sull’interpretazione applicabile successivamente
alle modifiche del ravvedimento operoso del 2015, con riferimento alla
possibilità di configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione
integrativa presentata nei primi 90 giorni successivi al termine di
scadenza ordinario.
- Risposta
- Come già
chiarito con la circolare n. 23/E/2015 e successivamente ribadito dal
comunicato stampa del 18.12.2015, la possibilità di
configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione integrativa presentata
nei primi 90 giorni successivi al termine di scadenza ordinario deve
essere riconsiderata a seguito dell’introduzione, nell’istituto del
ravvedimento operoso, della lett. a)-bis.
- Il
legislatore ha voluto, infatti, introdurre un’ipotesi specifica di
regolarizzazione - evidentemente prima non prevista - per le violazioni
commesse mediante la dichiarazione, ciò che, da un punto di vista
sanzionatorio, evidenzia il riconoscimento di uno specifico rilievo
all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta
dal contribuente entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione, piuttosto che all’errore inerente al ritardo nella sua
presentazione.
- In altri
termini, la nuova disciplina del ravvedimento operoso della lett. a)-bis
ha reso necessario
attribuire nuovamente valenza a quella distinzione concettuale tra
dichiarazione integrativa - che presuppone una modifica
al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata - e dichiarazione tardiva,
che era stata superata per le ragioni di opportunità, sebbene
con alcuni temperamenti, rispetto all’originaria impostazione del
1998.
- Del resto,
se la dichiarazione integrativa nei 90 giorni continuasse a essere
assimilata alla dichiarazione tardiva, la lett. a)-bis - nella parte in
cui consente la regolarizzazione entro 90 giorni delle violazioni
commesse mediante dichiarazione - non avrebbe più alcun valore positivo,
né potrebbe trovare applicazione alcuna.
- Rimane fermo che la
dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, sebbene sanzionata come
dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei
termini ordinari (circolare 12.10.2016, n. 42/E, par. 2.2).
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