RIMBORSI IVA E COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ


  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti sugli effetti derivanti dall’avviso di una comunicazione di irregolarità, ai sensi degli articoli 36-bis, c. 3 del Dpr 29.09.1973, n. 600, e 54-bis, c. 3 del Dpr n. 633 71972, sulla richiesta di rimborso Iva.
  • Risposta
    • Le comunicazioni di irregolarità sono inviate al contribuente nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione. L’invio della comunicazione, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 6, c. 5 dello Statuto, consente la regolarizzazione degli errori commessi dal contribuente, evitando l’iscrizione a ruolo e la reiterazione delle irregolarità. Ricevuta la comunicazione, il contribuente, qualora ritenga che non siano stati valutati correttamente alcuni elementi nella liquidazione dei tributi, ha 30 giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili agli uffici per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli esiti della liquidazione. Nel caso in cui il contribuente non richieda assistenza, ovvero l’ufficio confermi gli esiti della comunicazione, in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, è eseguita l’iscrizione a ruolo. Da quanto sopra, emerge che, sebbene le predette comunicazioni non possano essere considerate una pretesa impositiva definitiva, esse rappresentano comunque una fase intermedia del procedimento amministrativo tributario finalizzato al recupero del credito erariale e, pertanto, in presenza di determinate condizioni, possono esplicare effetti sul processo di lavorazione dei rimborsi Iva. In particolare:
      • nel caso in cui i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non siano ancora decorsi o si sia in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente onorando, l’ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l’esecuzione del rimborso;
      • viceversa, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione, scaduti i 30 giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva.
      • Si precisa, infine, che le considerazioni svolte per le comunicazioni inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972 valgono, ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, anche per le comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, a seguito del controllo formale sulle dichiarazioni (circolare 22.07.2016, n. 33/E, par. 2.1).

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