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RIMBORSI IVA E COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sugli effetti derivanti dall’avviso di una
comunicazione di irregolarità, ai sensi degli articoli 36-bis, c. 3 del
Dpr 29.09.1973, n. 600, e 54-bis, c. 3 del Dpr n. 633 71972, sulla
richiesta di rimborso Iva.
- Risposta
- Le
comunicazioni di irregolarità sono inviate al contribuente nei casi in
cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a
quello indicato in dichiarazione. L’invio della
comunicazione, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 6, c. 5 dello
Statuto, consente la regolarizzazione degli errori commessi dal
contribuente, evitando l’iscrizione a ruolo e la reiterazione delle
irregolarità. Ricevuta
la comunicazione, il contribuente, qualora ritenga che non siano stati
valutati correttamente alcuni elementi nella liquidazione dei tributi, ha
30 giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili agli uffici
per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli
esiti della liquidazione. Nel caso in cui il contribuente
non richieda assistenza, ovvero l’ufficio confermi gli esiti della
comunicazione, in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30
giorni, è eseguita l’iscrizione a ruolo. Da quanto sopra, emerge che, sebbene le predette
comunicazioni non possano essere considerate una pretesa impositiva
definitiva, esse rappresentano comunque una fase intermedia del
procedimento amministrativo tributario finalizzato al recupero del
credito erariale e, pertanto, in presenza di determinate condizioni,
possono esplicare effetti sul processo di lavorazione dei rimborsi Iva.
In particolare:
- nel caso
in cui i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non siano ancora
decorsi o si sia in presenza di comunicazioni di irregolarità per le
quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta
regolarmente onorando, l’ufficio, in assenza di ulteriori cause
ostative, procede con l’esecuzione del rimborso;
- viceversa,
nel caso di mancato pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione,
scaduti i 30 giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l’ufficio
può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva.
- Si
precisa, infine, che le
considerazioni svolte per le comunicazioni inviate ai sensi degli articoli
36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972 valgono, ai fini
della sospensione dei rimborsi Iva, anche per le comunicazioni inviate ai sensi
dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, a seguito del controllo formale sulle
dichiarazioni (circolare 22.07.2016, n. 33/E, par. 2.1).
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