Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con la circolare n. 121 del 05.07.2016, ha
fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento
sanzionatorio applicabile alle ipotesi di omesso versamento delle ritenute
previdenziali.
Secondo quanto previsto dalla disciplina di settore, a
seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016,
infatti,
i) se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000 euro annui si
concretizza un illecito penale
punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro
mentre se
ii) l’importo non supera i 10.000 euro l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione
amministrativa da 10.000 a 50.000 euro (con la previsione della non
punibilità se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica). L’INPS ha chiarito che ai fini della determinazione dell’importo
di ritenute omesse rileva il corretto adempimento degli obblighi contributivi
che intercorrono tra il 01.01 ed il 31.12 di ogni anno.
Ci si riferisce,
quindi, agli adempimenti collegati ai versamenti
di dicembre dell’anno precedente (da effettuare entro il 16.01) e quelli relativi al mese di novembre (da
effettuare entro il 16.12).
Nel caso in cui debba essere applicata la
sanzione amministrativa, l’Istituto ha
rilevato che qualora l’autore non provveda al pagamento entro il termine
assegnato di tre mesi, ha a disposizione i successivi 60 giorni per
effettuare il pagamento in misura ridotta (pari ad euro 16.666).
L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del
procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria in misura piena.
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