Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che entro
il prossimo 20 settembre 2016 scade il termine per l'invio della comunicazione
annuale black list relativa al 2015.
Si ricorda che l’adempimento in parola è stato prorogato dall’Agenzia delle
Entrate (comunicato stampa del
24.03.2016), posto che l’originario termine per l’effettuazione
dell’adempimento, era stato individuato in quello previsto per il c.d.
“spesometro” vale a dire 11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA
mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
A questo proposito, si
rammenta che sono tenuti all’adempimento
in esame, i soggetti titolari di partita IVA che intrattengono rapporti
commerciali con soggetti (aventi la qualifica di “operatori economici”) residenti o localizzati in Stati o
territori a fiscalità privilegiata.
L'art. 21 del decreto semplificazioni fiscali, in vigore dallo scorso
13.12.2014, ha semplificato
significativamente le modalità con cui
adempiere all'obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse
con Paesi black list prevedendo che:
i) la comunicazione sia effettuata con
frequenza annuale (in luogo di quella mensile/trimestrale), mediante la
compilazione del modello polivalente, introdotto con Provv. Dir. Agenzia
Entrate 94908/2013; ii) le operazioni siano comunicate se di
importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro (in luogo dei
previgenti € 500,00 per operazione).
Si
rammenta che, l’omissione della
comunicazione black list, oppure l’esposizione nella stessa di dati
incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione – ai sensi dell’art. 1, co.
3, D.L. 40/2010 – della sanzione
amministrativa di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n.
471, elevata al doppio. In
particolare, la sanzione va da € 250
a € 2.000, ai fini in esame la stessa è elevata da € 500 a € 4.000. Sul
punto, si segnala che è riconosciuto al contribuente il rimedio del ravvedimento operoso, a norma dell’art.
13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 (C.M. 53/E/2010, par. 4.).
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