Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS ha fornito alcune
precisazioni relativamente alla gestione
ed alla rateazione dei debiti con l’Istituto.
Con riferimento ai debiti contributivi si deve precisare che la
rateizzazione riguarda le somme che non
hanno ancora formato un avviso di addebito da parte dell’INPS e tutte le
somme che, seppure affidate agli Uffici Legali dell’Istituto, non sono state affidate all’agente per la
riscossione.
Un primo chiarimento fornito dall’Istituto riguarda l’entità
delle somme per vuole accedere al piano: il debitore dovrà infatti proporre una sola domanda per l’intero importo a
debito (comprese sanzioni). In caso contrario (ovvero di istanza proposta
su un importo parziale) l’INPS risponderà con un provvedimento di reiezione.
Con riferimento alla decadenza dal piano, si deve
segnalare che il mancato pagamento di
due rate (anche non consecutive) comporta l’immediata decadenza dalla rateazione, con effetti anche con la
certificazione di regolarità contributiva
(DURC).
Nell’ipotesi di mancato pagamento parziale delle rate, si precisa
che:
i) il mancato pagamento della prima rata o delle rate già
scadute comporta decadenza dal
piano di rateazione;
ii) il mancato pagamento parziale
di una rata successiva alla prima comporta
il pagamento delle sanzioni civili previste dall’ordinamento.
Con riferimento
all’attivazione di una dilazione mentre è in corso una precedente dilazione
per debiti contributivi, l’INPS ha chiarito che non è possibile attivare un secondo piano di rateazione, ma è
concessa la possibilità di estinguere
anticipatamente la “prima dilazione” che costituisce circostanza ostativa
per il secondo piano.
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