Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarla che sulla G.U. 13.6.2016
n. 136 è stato pubblicato il DPCM 24.5.2016 che dispone una parziale proroga, al 22.7.2016, delle scadenze previste in relazione ai modelli 730/2016, anche in caso di trasmissione diretta della
dichiarazione da parte del contribuente.
In relazione ai professionisti che prestano assistenza fiscale e ai CAF-dipendenti, la proroga si applica a condizione che, entro il 7.7.2016, abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2016.
Tali soggetti possono quindi effettuare, entro il 22.7.2016, in relazione ad un massimo del 20% dei modelli 730/2016:
i) la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
ii) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, unitamente alle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
iii) la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili delle dichiarazioni elaborate (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a "girare", sempre in via telematica, ai sostituti d'imposta.
Il comma 2 dell'art. 1 del DPCM 24.5.2016 stabilisce espressamente che la proroga al 22 luglio riguarda anche i contribuenti che provvedono direttamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2016. La scadenza del prossimo 7 luglio rimane, invece, ferma in relazione ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta.
In relazione ai professionisti che prestano assistenza fiscale e ai CAF-dipendenti, la proroga si applica a condizione che, entro il 7.7.2016, abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2016.
Tali soggetti possono quindi effettuare, entro il 22.7.2016, in relazione ad un massimo del 20% dei modelli 730/2016:
i) la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
ii) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, unitamente alle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
iii) la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili delle dichiarazioni elaborate (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a "girare", sempre in via telematica, ai sostituti d'imposta.
Il comma 2 dell'art. 1 del DPCM 24.5.2016 stabilisce espressamente che la proroga al 22 luglio riguarda anche i contribuenti che provvedono direttamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2016. La scadenza del prossimo 7 luglio rimane, invece, ferma in relazione ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta.
Commenti
Posta un commento