Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che nel corso del 2016 il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni
relativamente all’applicazione delle disposizioni contenute dal D.Lgs. n.
81/2015 in materia di rapporti a tempo
determinato.
Con l’intervento della riforma organica del mercato del
lavoro, sono stati introdotti (o in taluni casi confermati) i seguenti
elementi:
i) acausalità del rapporto;
ii)
ampliamento del numero di proroghe fino
ad un massimo di 5;
iii) fissazione
di un limite numerico alle
assunzioni a termine sanzionabile
in via amministrativa, fissato al 20% dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01.01 dell’anno di assunzione.
In occasione degli interpelli n. 7 del
12.02.2016, n. 12 del 11.04.2016 e
n. 15 del 20.05.2016, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni relativamente all’esercizio
del diritto di precedenza, alle attività stagionali e di ricerca.
Con la presente forniamo un
quadro dell’istituto, comprensivo di limiti e sanzioni, segnalando che parte
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 possono essere oggetto di
integrazioni e deroghe ad opera della contrattazione
collettiva e di prossimità. Pertanto,
ai fini della verifica del limite numerico dei rapporti, dei termini di c.d.
“stop and go” (ovvero il termine dilatorio previsto tra le assunzioni dello
stesso lavoratore), il datore di lavoro dovrà avere cura di verificare quanto previsto dalle parti
sociali in attuazione delle deleghe previste dal decreto.
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