Start up innovative nella forma della Srl senza notaio.
Dal 20.07.2016 basterà la solo firma digitale dei soci per la redazione del modello standard e l'invio on line alla piattaforma dedicata startup.registroimprese.it.
E' con il decreto MiSe 1.07.2016 che sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della start up e con la circolare Mise del 1.07.2016, n. 3691/C sono indicati tutti gli adempimenti da effettuarsi da parte degli uffici del Registro delle Imprese.
Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L'atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità "registrazione" presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.
La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle Entrate, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.
L'ufficio delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, trasmette all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Effettuata la registrazione, la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Una procedura guidata faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al Registro delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello. L'atto costitutivo e lo Statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all'ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.
L'ufficio del Registro delle Imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con la dicitura aggiuntiva "start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24.01.2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".
Tale dicitura sarà tolta dall'ufficio al momento dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile.
Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20.07.2016.
Cinzia De Stefanis su Ratio Matino del 12.07.2016
Dal 20.07.2016 basterà la solo firma digitale dei soci per la redazione del modello standard e l'invio on line alla piattaforma dedicata startup.registroimprese.it.
E' con il decreto MiSe 1.07.2016 che sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della start up e con la circolare Mise del 1.07.2016, n. 3691/C sono indicati tutti gli adempimenti da effettuarsi da parte degli uffici del Registro delle Imprese.
Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L'atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità "registrazione" presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.
La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle Entrate, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.
L'ufficio delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, trasmette all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Effettuata la registrazione, la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Una procedura guidata faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al Registro delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello. L'atto costitutivo e lo Statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all'ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.
L'ufficio del Registro delle Imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con la dicitura aggiuntiva "start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24.01.2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".
Tale dicitura sarà tolta dall'ufficio al momento dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile.
Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20.07.2016.
Cinzia De Stefanis su Ratio Matino del 12.07.2016

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