Finanziamenti agevolati per imprese femminili e libere professioniste

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili, sottoscritto il 4 giugno 2014, tra Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane, giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per ulteriori due anni, ossia fino al 31 dicembre 2017. Brevemente, si rammenta che la misura prevede l’erogazione, a favore di detti operatori, di finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta presente sul mercato in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio.
Sono destinatari del piano degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa le Piccole e Medie Imprese (PMI), a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste operanti in qualsiasi settore
Sul punto, si precisa che per impresa a prevalente partecipazione femminile il protocollo intende: i) l'impresa individuale in cui il titolare è una donna;
ii) le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci
iii) le società di capitali nelle quali le quote di partecipazione al capitale sono per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne; iv) le cooperative con maggioranza numerica di donne, che non deve essere inferiore al 60% dei soci
I finanziamenti possono essere concessi in relazione alle seguenti linee di intervento
i) "Investiamo nelle donne" dove i finanziamenti sono finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione
ii) "Donne in start up", si tratta di finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese o l’avvio della libera professione; 
iii) "Donne in ripresa" nella quale i finanziamenti sono finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà
Il rimborso del capitale dei finanziamenti può essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi
i) maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma
ii) grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi; 
iii) inoltre nel caso di malattia invalidante di un genitore o di un parente affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

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