Sono destinatari del piano
degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa le Piccole e Medie Imprese (PMI),
a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste operanti
in qualsiasi settore.
Sul punto, si precisa che per impresa a prevalente partecipazione femminile il protocollo intende:
i) l'impresa individuale in cui il titolare è una donna;
ii) le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al
60% dei soci;
iii) le società di capitali nelle quali le quote di
partecipazione al capitale sono per almeno i 2/3 di proprietà di donne e
gli organi di amministrazione sono
costituiti per almeno i 2/3 da donne; iv)
le cooperative con maggioranza numerica
di donne, che non deve essere
inferiore al 60% dei soci.
I finanziamenti possono essere concessi in relazione alle seguenti linee di
intervento:
i) "Investiamo nelle donne"
dove i finanziamenti sono finalizzati a realizzare
nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera
professione;
ii) "Donne in start up", si
tratta di finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese
o l’avvio della libera professione;
iii)
"Donne in ripresa" nella
quale i finanziamenti sono finalizzati a
favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto
della crisi, attraversano una momentanea
situazione di difficoltà.
Il
rimborso del capitale dei finanziamenti può essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo
dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:
i) maternità
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
ii) grave malattia
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o
convivente, o dei figli anche adottivi;
iii)
inoltre nel caso di malattia invalidante
di un genitore o di un parente affini entro il terzo grado conviventi
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
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