Differimento al 20/22 agosto dei versamenti e degli adempimenti fiscali

Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 
Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi

Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):
  • le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
  • le addizionali comunale e regionale;
  • la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
  • le accise;
  • i contributi previdenziali Inps e Enpals;
  • i premi Inail.
Il differimento interessa anche gli "adempimenti fiscali" in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno. Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  • la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute;
  • l'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto.
Sono prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.
Poiché nel 2016 il 20 agosto cade di sabato, le disposizioni si applicano nel periodo 1-22 agosto.

Commenti