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CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI "TREMONTI AMBIENTALE" E "CONTI ENERGIA"

- Quesito
- È
possibile beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti
ambientale” (art. 6 legge 23.12.2000, n. 388), presentando dichiarazione
dei redditi integrativa (art. 2, c. 8-bis Dpr n. 322/1998 o istanza di
rimborso (art. 38 Dpr n. 602/1973)? In particolare, il quesito è stato
posto da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il
quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina
di settore, e segnatamente dal D.M. 6.08.2010 (c.d. “Terzo Conto
Energia”).
- Risposta
- L’art. 6
della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso
al 1.01.2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata
ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile
ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione è stata abrogata a
decorrere dal 26.06.2012. Conseguentemente, possono beneficiare
dell'agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro il
25.06.2012. In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in
argomento con altre misure agevolative, l'art. 6 citato non reca alcuna
specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa
deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di
favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano
diversamente. Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta una
questione di cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con gli
incentivi relativi al c.d. “conto energia”. Poiché la disciplina dei
suddetti incentivi rientra nella competenza del Mise, spetta a tale
Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa
normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti
di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli
stessi. Con specifico riferimento all’applicazione del limite di cumulo
della detassazione con gli incentivi di cui al D.M. 19.02.2007 (c.d.
“secondo conto energia”), l’art. 19 del D.M. 5.07.2012 (c.d. “quinto
conto energia”) e i relativi contributi all’interpretazione forniti dal
Mise hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo
conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del
costo dell'investimento.
- Inoltre,
come già esplicitato con riferimento all’agevolazione relativa agli investimenti
in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"), la detassazione opera
indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e,
pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di
una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo
le regole ordinarie del Tuir (circolare n. 44/E/2009). Con riguardo, infine,
alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta
successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale,
conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E/2010 in relazione
alla "Tremonti-ter", la mancata indicazione della deduzione per
fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della
dichiarazione originaria non ostacola la possibilità di avvalersi di tale
deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa. Decorsi i termini
per la presentazione della dichiarazione a favore, è possibile recuperare
l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso. Dalla complessiva ricostruzione
della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via
interpretativa, discende che l’Agenzia delle Entrate non è competente a
pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non
tributaria di cui al c.d. “conto energia”. In conclusione, il contribuente che dovesse
decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al
rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei
benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del
Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative
(circolare 20.07.2016, n. 58/E).
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