CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI "TREMONTI AMBIENTALE" E "CONTI ENERGIA"

  • Quesito
    • È possibile beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (art. 6 legge 23.12.2000, n. 388), presentando dichiarazione dei redditi integrativa (art. 2, c. 8-bis Dpr n. 322/1998 o istanza di rimborso (art. 38 Dpr n. 602/1973)? In particolare, il quesito è stato posto da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore, e segnatamente dal D.M. 6.08.2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”).
  • Risposta
    • L’art. 6 della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1.01.2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione è stata abrogata a decorrere dal 26.06.2012. Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro il 25.06.2012. In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative, l'art. 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta una questione di cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con gli incentivi relativi al c.d. “conto energia”. Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del Mise, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi. Con specifico riferimento all’applicazione del limite di cumulo della detassazione con gli incentivi di cui al D.M. 19.02.2007 (c.d. “secondo conto energia”), l’art. 19 del D.M. 5.07.2012 (c.d. “quinto conto energia”) e i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Mise hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell'investimento.
    • Inoltre, come già esplicitato con riferimento all’agevolazione relativa agli investimenti in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"), la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie del Tuir (circolare n. 44/E/2009). Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E/2010 in relazione alla "Tremonti-ter", la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non ostacola la possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore, è possibile recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso. Dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via interpretativa, discende che l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia”. In conclusione, il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative (circolare 20.07.2016, n. 58/E).

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