Contenzioso tributario: il rimborso è “immediato” solo se non viene richiesta alcuna garanzia

Gentile lettore, la informiamo che a differenza di quanto previsto dal dato legislativo, le disposizioni in materia di rimborso immediato delle somme relative ai contenziosi tributari non sono ancora pienamente applicabili
Secondo quanto previsto a seguito del D.Lgs. n. 156/2015, a decorrere dallo scorso 01.06.2016 il contribuente che ottiene una pronuncia favorevole dalla Commissione Tributaria può ottenere immediatamente il rimborso, senza attendere che si sia formato il giudicato sulla questione dedotta in giudizio.
Il precedente meccanismo, infatti, prevedeva il rimborso delle somme solo al termine delle impugnazioni, con il risultato che il contribuente vittorioso avrebbe potuto ottenere il rimborso delle somme che gli sarebbero spettate solo all’esito delle impugnazioni in appello e avanti alla Cassazione (in alcuni casi, quindi, si parla di anni). 
Le nuove disposizioni che si sarebbero dovute applicare dallo scorso 01.01.2016 prevedono in particolare: i) l’immediata esecutività delle sentenze di rimborso, con pagamento entro 90 giorni
ii) la possibilità di procedere al rimborso delle stesse somme previa concessione di una garanzia per gli importi superiori a 10.000 euro. 
Proprio con riferimento alla concessione della garanzia veniva prevista l’emanazione di un decreto attuativo, che ad oggi non è stato ancora pubblicato: in mancanza di tali disposizioni attuative, quindi, le somme più rilevanti che spetterebbero al contribuente, e che secondo il giudice necessiterebbero del deposito di una garanzia, rimangono “bloccate” nelle casse dell’Amministrazione Finanziaria.
Le disposizioni relative all’immediata esecuzione delle sentenze a favore del contribuente rimarrebbero applicabili solamente alle seguenti ipotesi
i) somme fino a 10.000 euro, per cui non è necessaria la concessione di una garanzia; 
ii) somme superiori a 10.000 euro per cui il giudice non ritiene necessaria la concessione della garanzia.

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