Gentile lettore, la
informiamo che a differenza di quanto previsto dal dato legislativo, le
disposizioni in materia di rimborso
immediato delle somme relative ai contenziosi tributari non sono ancora
pienamente applicabili.
Secondo quanto previsto a seguito del D.Lgs. n.
156/2015, a decorrere dallo scorso 01.06.2016 il contribuente che ottiene una pronuncia favorevole dalla Commissione
Tributaria può ottenere immediatamente il rimborso, senza attendere che si sia
formato il giudicato sulla questione dedotta in giudizio.
Il precedente
meccanismo, infatti, prevedeva il rimborso
delle somme solo al termine delle impugnazioni, con il risultato che il contribuente vittorioso avrebbe potuto
ottenere il rimborso delle somme che gli sarebbero spettate solo all’esito delle
impugnazioni in appello e avanti alla Cassazione (in alcuni casi, quindi,
si parla di anni).
Le nuove disposizioni che si sarebbero dovute applicare
dallo scorso 01.01.2016 prevedono in particolare: i) l’immediata esecutività
delle sentenze di rimborso, con pagamento
entro 90 giorni;
ii) la
possibilità di procedere al rimborso
delle stesse somme previa concessione di una garanzia per gli importi superiori
a 10.000 euro.
Proprio con riferimento alla concessione della garanzia veniva prevista l’emanazione di un decreto attuativo, che ad oggi non è stato ancora
pubblicato: in mancanza di tali
disposizioni attuative, quindi, le somme più rilevanti che spetterebbero al
contribuente, e che secondo il giudice necessiterebbero del deposito di una
garanzia, rimangono “bloccate” nelle casse dell’Amministrazione Finanziaria.
Le
disposizioni relative all’immediata esecuzione delle sentenze a favore del
contribuente rimarrebbero applicabili solamente
alle seguenti ipotesi:
i) somme fino a 10.000 euro, per cui non è necessaria la concessione di una
garanzia;
ii) somme superiori a
10.000 euro per cui il giudice non ritiene necessaria la concessione della
garanzia.
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